Le due dimensioni, consorzio come contratto e consorzio come società, differiscono anche per il regime di responsabilità a cui sono chiamati nei confronti di terzi. Nel blog dell’avvocato Francesco Mollica , come già visto nel blog di Consorzio Valori e di Domenico Mollica, abbiamo letto questo interessante approfondimento sui consorzi stabili: in particolare, nel caso di “consorzio contratto”:
1. essi possono “far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile” “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza”, secondo quanto previsto dall’art.2615, comma 1 del Codice Civile;
2. si concretizza la responsabilità solidale dei singoli consorziati “per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto” di questi ultimi, secondo le disposizioni contenute nell’art. 2615, comma 2 del Codice Civile.
L’ente nella società consorzio
Nella situazione di una “società consorzio” l’ente gode di indipendenza soggettiva e patrimoniale, qualora essa abbia la forma di società di capitali. In questo particolare caso, sussiste l’esclusiva responsabilità di quest’ultima per le obbligazioni sociali; i consorziati e soci non rispondono oltre le quote di capitale sociale sottoscritte, ad eccezione di diverse disposizioni dello statuto, che potrebbe per loro l’obbligo di “effettuare versamenti annuali a ripianamento delle perdite di gestione, in proporzione della quota di partecipazione”. Tuttavia, l’Autorità di Vigilanza, scrive nel suo blog anche l’avv. Filippa Mollica, ha affermato che il consorzio stabile, seppur godendo di autonomia soggettiva in capo alle singole società consorziate, ipotizza un legame associativo molto stretto e vincolante. A tal proposito, l’Autorità di Vigilanza ha annunciato: “Il consorzio stabile, quale forma intermedia tra le associazioni temporanee di imprese e la concentrazione delle stesse, ha la capacità di assumere in proprio le obbligazioni dedotte in appalto e non è assimilabile alla comune categoria delle ATI, nel cui unico ambito è possibile distinguere le funzioni, come prescrive l’art. 37, D.Lgs. n. 163 del 2006, di capogruppo mandataria e di mandanti e, dunque, i requisiti di minima qualificazione necessaria, sicché ad esse o ad altre forme aggregative di imprese e non anche ai consorzi stabili intende riferirsi la lex specialis ogni qualvolta ricorre all’uso, certo non casuale, dei vocaboli impresa mandataria e mandanti”. Pertanto, il rapporto associativo e sistematico tra le imprese aderenti al consorzio comporta che la responsabilità delle attività realizzate dalle consorziate sia del consorzio; allo stesso tempo, i cambiamenti rinvenibili all’interno non assumono valore intersoggettivo a rilevanza esterna. Inoltre, i consorzi stabili godono ancora di tre caratteristiche essenziali, rintracciabili soprattutto in tre aree: 1. nelle regole di qualificazione; 2. nella possibilità di partecipare alla procedura per l’aggiudicazione dell’appalto, indicando una o più sue consorziate, alle quali affidare l’esecuzione; 3. nel regime di responsabilità patrimoniale nei confronti della stazione appaltante e di terzi soggetti.
ANAC, aggiudicazioni e novità dal blog di Domenico Mollica
Il Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 ha emanato il Codice dei Contratti Pubblici, fonte normativa della Repubblica Italiana e che disciplina gli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, oltre che dei contratti pubblici. La sua entrata in vigore, ci ricorda l’Avv. Francesco Mollica, ha annullato ed abrogato il vecchio Codice dei Contratti pubblici, disciplinato dal decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006.
L’attuale Codice dei Contratti Pubblici ha subito alcune variazioni, attraverso il Decreto Legislativo numero 56 del 2017, mentre è stato sottoposto ad un nuovo aggiornamento con la Legge numero 55 del 14 giugno 2019, in seguito alla conversione in legge del Decreto “Sblocca cantieri”. Tra le più importanti novità rilevabili all’interno del nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni vi è sicuramente il ruolo sempre più centrale conferito all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel complesso sistema degli appalti e delle concessioni pubbliche. L’ANAC svolge questo ruolo preminente all’interno del nuovo Codice, grazie al conferimento di poteri di vigilanza e regolazione, oltre che di intervento diretto nel corso delle singole procedure di affidamento del lavoro stesso. A proposito dell’Anac, scrive l’avvocato Filippa Mollica, l’Autorità può fare ricorso a severi strumenti di controllo e di sanzione, nel corso delle diverse fasi di affidamento di un lavoro. Sono, infatti, ben 19 le disposizioni che, all’interno della legge delega numero 11 del 2016, prevedono l’attribuzione all’ANAC di compiti molteplici e differenti tra loro. Pertanto, l’ANAC è stato “eletto” quale soggetto in grado di garantire la legalità dell’intero complesso degli appalti pubblici, con l’obiettivo di garantire una trasparente concorrenza tra i diversi operatori di mercato, lottando a favore della prevenzione e dell’eliminazione di fenomeni di corruzione ed illegalità, che potrebbero realizzarsi nelle diverse fasi di affidamento dei lavori.
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DOMENICO MOLLICA CONSORZIO VALORI
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All’interno del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, è l’articolo 213 a racchiudere una strutturata disposizione normativa, totalmente dedicata alla disciplina dell’Autorità Anticorruzione, racchiudendo il complesso dei compiti e delle funzioni conferite all’ANAC. Proprio l’articolo 213 affida, pertanto, all’ANAC una serie di importanti funzioni, così sintetizzabili: 1. generali funzioni di vigilanza, controllo e disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni; 2. il potere di realizzare atti di segnalazione e proposta al Governo, di inviare precise relazioni al Parlamento; 3. il potere di emanare “linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati”. Svolgendo queste funzioni, l’ANAC si è vista conferire ruoli in parte atipici; 4. il coordinamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; 5. la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 6. la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, in collaborazione con l’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 7. il coordinamento della Camera Arbitrale; 8. il coordinamento e l’aggiornamento dell’Albo Nazionale obbligatorio dei Componenti delle Commissioni giudicatrici; 9. il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni inerenti a specifiche normative e questioni; 10. la gestione dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti e dell’elenco dei soggetti aggregatori.